25/04/2024

Multa per omessa comunicazione dei dati del conducente, quando contestare

Multa per omessa comunicazione dei dati del conducente

Multa per omessa comunicazione dei dati del conducente

La comunicazione dei dati del conducente al momento della violazione è richiesta per quelle multe per le quali è prevista la sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida.

Per tali infrazioni nel verbale sarà contenuto l’invito a comunicare i dati del conducente e le modalità per procedere a tale adempimento.

Nello specifico la comunicazione dei dati deve avvenire nel termine di sessanta giorni dalla notifica del verbale, se non viene inviata la comunicazione inerente i dati conducente o viene inviata oltre i termini l’amministrazione procede con l’emissione della multa per la mancata comunicazione dei dati conducente.

La mancata comunicazione dei dati del conducente

Come abbiamo anticipato, se si verifica una mancata comunicazione dei dati del conducente sarà elevato un secondo verbale per tale omissione, il cui importo varia dai 292 a 1168 euro (anche se la sanzione viene generalmente emessa nella misura minima).

L’omessa comunicazione dei dati del conducente può essere volontaria quando il destinatario vuole evitare la decurtazione dei punti dalla patente di guida (ad esempio se ha pochi punti), oppure quando oltre alla sottrazione dei punti è prevista l’ulteriore sanzione della sospensione della patente di guida.

Tale soluzione è perfettamente lecita e la sua legalità è stata confermata dalla Corte Costituzionale, la quale ha sottolineato che questo meccanismo – che favorisce gli automobilisti che hanno una maggiore disponibilità economica e che possono decidere di pagare la sanzione per mancata comunicazione dei dati del conducente per evitare la sospensione della patente – non lede il principio di uguaglianza previsto dalla nostra Costituzione.

Pertanto è perfettamente lecito non comunicare i dati del conducente e pagare la multa per non aver fornito i dati del conducente per evitare la sospensione della patente o salvaguardare il saldo dei punti della propria patente di guida.

Quando è possibile omettere la comunicazione dei dati del conducente senza ricevere la seconda sanzione

L’articolo 126 bis del Codice della Strada, che disciplina la comunicazione dei dati del conducente, prevede la possibilità di omettere la comunicazione dei dati in caso di giustificato motivo, pertanto esistono dei casi nei quali è possibile omettere la comunicazione dei dati senza incorrere in ulteriori sanzioni.

La giurisprudenza ha individuato diverse giustificazioni dell’omessa comunicazione dei dati del conducente, nello specifico è stata riconosciuto il giustificato motivo richiesto dalla norma nei seguenti casi:

  • Cessazione della detenzione del veicolo da parte del proprietario, rientrano in questa ipotesi i casi di sottrazione o furto del veicolo;
  • Cessione del veicolo prima della commissione della violazione;
  • Presenza di situazioni imprevedibili che impediscono al proprietario del veicolo di sapere chi fosse alla guida al momento della violazione;
  • Nel caso del proprietario che non ha potuto provvedere all’invio della comunicazione dei dati del conducente nei termini perché all’estero per un giustificato motivo;

Trovarsi in una delle seguenti situazioni consente di omettere la comunicazione dei dati del conducente sulla base di un giustificato motivo, il quale esclude l’applicazione di ulteriori sanzioni.

Quando contestare la multa per omessa comunicazione dei dati del conducente

La multa per non aver comunicato i dati del conducente, al pari delle altre sanzioni per violazione al codice della strada, può essere contestata.

Uno dei principali motivi sui quali fondare il ricorso contro la sanzione per mancata comunicazione dei dati da parte del conducente è la notifica oltre i termini di legge.

Anche per tale violazione la notifica deve avvenire entro uno specifico termine, che non è quello di novanta giorni previsto per la generalità delle altre violazioni.

La multa per la mancata comunicazione dei dati del conducente deve, infatti, essere notificata nel termine più lungo di centocinquanta giorni dalla notifica del verbale principale (cioè del verbale per il quale era previsto l’obbligo di comunicare i dati del conducente).

Questo perché l’omessa comunicazione si perfeziona decorsi sessanta giorni dalla notifica del primo verbale e cioè alla scadenza del termine entro il quale poter procedere con la comunicazione dei dati del conducente.

Scaduto tale termine e perfezionata la violazione inizia a decorrere il termine ordinario di 90 giorni per la notifica del verbale per omessa comunicazione dei dati del conducente.